Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV-2

Aggiornamento A.S. 2021-2022

Documento Scaduto

Descrizione

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione
  1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le alunne e gli alunni, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.
  2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
  3. Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2021/2022 fino al 31/12/2021, salvo proroghe e/o nuove disposizioni ministeriali e può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica, anche nell’eventualità di nuovi scenari della situazione pandemica che ne prevedano la revisione.
Art. 2 – Soggetti responsabili e informazione
  1. Il Dirigente scolastico pubblica sul sito web istituzionale della Scuola il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all’interno degli ambienti scolastici
  2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.
  3. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all’organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi e delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché
    • assicurino la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
    • sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe;
    • garantiscano l’adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
    • assicurino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione dell’autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all’art. 4 del presente Regolamento;
    • collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle alunne e degli alunni.
Art. 3 – Scuola in presenza e DAD

“Nell’anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull’intero territorio nazionale, i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza. Le attività didattiche e curricolari delle università sono svolte prioritariamente in presenza”. (Art. 1, c. 1, Decreto legge 6 agosto 2021)

Il decreto legge 111 del 6 agosto 2021 prevede che nell’anno scolastico 2021/2022 l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado dovrà essere svolta in presenza. La misura è derogabile con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome esclusivamente nelle zone arancioni e rosse, solo in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità e per singole istituzioni scolastiche o per quelle presenti in specifiche aree territoriali.

In tale malaugurata ipotesi, per il tempo strettamente necessario, le istituzioni scolastiche avranno cura di assicurare il diritto allo studio dei propri alunni attraverso il ricorso alla didattica digitale integrata che, come possibile, ha comunque consentito di mantenere relazione educativa ed apprendimenti in una condizione senza precedenti nella storia personale di allievi ed insegnanti. Peraltro, la capitalizzazione delle migliori esperienze didattiche in tempo di pandemia costituisce materia prima per riflettere sulla pratica del fare scuola e per innovare ciò che non “funziona” più. La didattica digitale integrata – secondo il Piano della singola scuola e, per quanto concerne il personale, secondo le previsioni del CCNI 25 ottobre 20206 – sarà anche la risposta all’eventuale quarantena – disposta dalle autorità sanitarie competenti – di gruppi classe e singoli alunni. Impregiudicata, comunque, la possibilità di “svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori [intendendo con ciò non solo gli spazi fisici e le strumentazioni, ma anche quelle attività didattiche che, per epistemi e metodologia, non possono essere ben svolte da remoto] o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali” (articolo 1, comma 4) (Nota 1237 del 13/08/2021, art. 1).

Art. 4 – Decreto Green Pass

Tutto il personale scolastico dovrà possedere il Green Pass, che costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle prestazioni lavorative.

Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. 2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. (…)

  1. I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10” Art. 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario).

Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso. Questa disposizione non si applica al personale che, per motivi di salute, è esente dalla campagna vaccinale secondo i criteri indicati dal Ministero della Salute. I lavoratori fragili sono tutelati. Il Green Pass non è previsto per studenti e studentesse.

Fino al 31/12/2021 chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche educative e formative è tenuto a esibire la certificazione verde COVID 19 . La disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti (…) e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. Provvedimento della GU n 217 del 10/09/2021. 

Le misure sono valide fino al perdurare dell’emergenza sanitaria che allo stato attuale è stata fissata al 31 dicembre 2021.

Art. 5 – Misure di sicurezza per realizzare la scuola in presenza – Regole generali valide anche per possessori di Green Pass

Le misure di sicurezza da adottarsi per la ripresa in presenza delle attività scolastiche e didattiche sono state ampiamente illustrate – sulla base delle indicazioni fornite dal CTS – nel “Piano scuola 2021-2022”. L’articolo 1 del decreto-legge prevede le seguenti misure:

– a) l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per: – bambini di età inferiore a sei anni (La misura pare doversi adattare al contesto scolastico in cui questi sono inseriti. Ovvero, in ragione di principi di coerenza e ragionevolezza funzionali alla didattica, non pare necessario l’utilizzo della mascherina nella scuola dell’infanzia anche per i piccoli che hanno compiuto 6 anni e invece pare necessario lo sia nella scuola primaria, anche per gli alunni che i 6 anni li debbano ancora compiere.; – soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso; – svolgimento delle attività sportive (comma 2, lettera a);

– b) la raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, “salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano” (comma 2, lettera b); 

c) il divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (comma 2, lettera c).

Pertanto, 

  1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, alunne e alunni, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di
    • indossare la mascherina chirurgica, all’ingresso e all’uscita, nei bagni, durante gli spostamenti e in tutte le situazioni dinamiche o statiche in cui non sia garantito il distanziamento fisico;
    • mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
    • osservare il distanziamento interpersonale: è previsto il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che dinamica) qualora logisticamente possibile e si mantiene anche nelle zone bianche la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente. Con riferimento ai servizi educativi dell’infanzia, non essendo sempre possibile garantire l’adozione di alcune misure di prevenzione (quali il distanziamento e l’uso di mascherine), è raccomandata una didattica a gruppi stabili.
    • disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.

 

Igiene personale e dispositivi di protezione individuale

Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina chirurgica. Per il personale impegnato con bambini sotto i sei anni di età, è raccomandata una didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori) e particolare attenzione ai dispositivi di protezione del personale scolastico che rimangono quelli previsti per l’a.s. 2020/2021.

Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si prevede l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico. 

 

Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.

  1. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, alunne e alunni, gruppi di alunni e classi e componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di Prevenzione della locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

Art. 6 – Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

  1. L’accesso agli spazi comuni viene contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, per il tempo limitato allo stretto necessario e comunque evitando assembramenti.
  2. L’accesso all’Istituto da parte di personale scolastico, alunne e alunni, visitatori e terzi che accedono ai locali dell’Istituto deve avvenire indossando la mascherina; inoltre dall’11/09/2021 è previsto per chiunque acceda ai locali scolastici l’esibizione della certificazione verde Covid 19 ad eccezione dei bambini ,  alunni e studenti (…) e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
  3. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente il medico di famiglia. 
  4. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o  provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto

  1. L’ingresso a scuola di alunne e alunni e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
  2. Il personale della scuola compilerà quotidianamente una autodichiarazione nella quale dichiara di non avere sintomi ascrivibili al Covid 19.
  3. È istituito e tenuto presso le reception delle sedi /plessi dell’Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori delle alunne e degli alunni, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza. 
  4. L’accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui all’articolo precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui il soggetto dichiara:
    – di essere a conoscenza dell’obbligo previsto dall’art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti (si rinvia al Link sopra riportato), e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
    – di aver provveduto, prima dell’accesso agli edifici dell’Istituto, alla rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C
    – di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
    – di non avere familiari o conviventi risultati positivi al COVID-19;
    – di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento.
  5. Nei casi sospetti o in presenza di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, il personale scolastico autorizzato può procedere, anche su richiesta della persona interessata, al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.
  6. È comunque obbligatorio rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
  7. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all’interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi (si rinvia al Link sopra riportato) all’accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.
  8. La rilevazione della temperatura avverrà attraverso l’uso di termo scanner e termometri da parte di personale dell’Istituto dotato dei dispositivi di protezione individuale (mascherina e guanti).
Art. 7 – Il ruolo delle alunne, degli alunni e delle loro famiglie
  1. In relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l’intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le alunne e gli alunni sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che, in relazione all’età e allo sviluppo psico-fisico, stanno acquisendo il senso civico essenziale per l’esercizio della cittadinanza attiva e responsabile e partecipano allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.
  2. Le famiglie devono monitorare con attenzione lo stato di salute dei propri figli e le alunne e gli alunni più grandi contribuiscono a questo monitoraggio in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. Le famiglie provvedono alla misurazione della temperatura al proprio domicilio, come indicato nelle Linee guida. In caso di malessere degli alunni la scuola potrà procedere alla rilevazione della temperatura degli alunni.
  3. Le famiglie delle alunne e degli alunni sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all’adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.

    Fino al 31 dicembre 2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell’insegnante interessato.   Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrare via mail al docente, ad esclusione dei 30 giorni che precedono l’inizio degli scrutini intermedi e finali.
  4. Nel caso in cui le alunne e gli alunni avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente il medico di famiglia. Le famiglie dovranno contestualmente avvisare la scuola dell’assenza.
Art. 8 – Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche
  1. Gli edifici scolastici dell’Istituto comprendono 11 plessi, dislocati nei tre Comuni bacini di utenza dell’Istituto Comprensivo di Cividale del Friuli. Ciascuna delle sedi è suddivisa in settori che comprendono un numero variabile di aule didattiche al fine di gestire in maniera più efficace l’applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare.
  2. A ciascuna sezione o classe sono stati assegnati dei canali di ingresso e uscita, attraverso i quali le alunne e gli alunni delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.
  3. Le alunne e agli alunni quando transitano all’interno degli edifici della scuola e negli spazi comuni rispettano il distanziamento fisico e indossano la mascherina.
Art. 9 – Operazioni di ingresso e di uscita delle alunne e degli alunni per le lezioni
  1. Al suono della campana di ingresso le alunne e gli alunni devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati, in maniera rapida e ordinata, indossando la mascherina e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici.
  2. Una volta raggiunta la propria aula, le alunne e gli alunni prendono posto al proprio banco e NON possono togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule.
  3. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un’evacuazione ordinata entro la quale alunne e alunni devono rispettare il distanziamento fisico.
  4. A partire dalla prima campana di entrata, il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza.
Art. 10 – Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche
  1. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le alunne, gli alunni e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale consigliato di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre.
  2. Durante le lezioni all’aperto nei cortili e nei giardini della scuola e le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.
  3. All’interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, la LIM (lavagna interattiva multimediale) e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitata da una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi, e il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnaletici (ove esistenti) posti sul pavimento. Sia l’insegnante disciplinare che l’eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la loro lezione all’interno dell’area didattica. Non è consentito all’insegnante prendere posto staticamente tra le studentesse e gli studenti. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di posizione, gli insegnanti, le alunne e gli alunni sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale. 
  4. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente aerati e ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni qualvolta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. 
  5. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le alunne, gli alunni e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all’aperto.
Art. 11 – Accesso ai servizi igienici
  1. L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando il proprio turno di accesso. Prima di entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone.
  2. Chiunque acceda ai servizi igienici avrà cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone.
  3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione.
  4. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso delle alunne e degli alunni ai servizi igienici sarà consentito sia durante gli intervalli che durante l’orario di lezione, previo permesso accordato dall’insegnante. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.
Art. 12 – Accesso ai distributori automatici di alimenti
  1. Alle alunne e agli alunni non è consentito in alcun modo l’accesso ai distributori automatici di bevande e alimenti.
Art. 13 – Colloqui, riunioni ed assemblee
  1. I colloqui, le riunioni degli Organi collegiali, dei diversi gruppi di lavoro si svolgeranno in videoconferenza al fine di contenere la diffusione di contagio da COVID-19 fino al 31/12/2021, attuale termine dell’emergenza sanitaria, salvo diverse disposizioni.
Art. 14 – Precauzioni igieniche personali  anche per i possessori del Green Pass
  1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l’igienizzazione con gel specifico delle mani, soprattutto dopo il contatto con oggetti di uso comune.
  2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.
  3. Alle alunne e agli alunni non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le alunne e gli alunni valutino attentamente quali materiali didattici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.
  4. Alle alunne e agli alunni non è consentito lasciare materiale didattico o effetti personali a scuola.
Art. 15 – Pulizia e igienizzazione della scuola
  1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, come da Piano del Dirigente scolastico, utilizzando detergenti specifici come indicato dal RSPP.
  2. Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate prima dell’inizio delle lezioni, alla fine di ogni intervallo e alla fine delle lezioni. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata.
  3. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettate alla fine di ogni uso.
  4. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.
  5. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte indossando  mascherine chirurgiche e guanti monouso.
Art. 16 – Referente Covid-19

Per ciascun istituto scolastico è istituita la figura del Referente scolastico per il COVID-19 (Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 intitolato “ Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”. Il referente Covid, individuato dal DS, deve comunicare al DdP (Dipartimento di prevenzione) se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti. Il referente Covid assicura le attività di contact tracing ed è tenuto a:

  • fornire al DdP l’elenco degli alunni della sezione o della classe in cui si è verificato il caso confermato;
  • fornire al DdP  l’elenco degli insegnanti che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;
  • fornire al DdP elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi (si rinvia al Link sopra riportato)alla diagnosi;
  • indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;
  • fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.
  • collaborare con il DPD, informare e sensibilizzare il personale scolastico sui comportamenti da adottare in base alle informazioni assunte dal DPD.

Nel caso in cui un’alunna o un alunno presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi ascrivibili al COVID-19, il personale in servizio nella scuola deve darne notizia al Referente Covid che provvede ad avvisare immediatamente la famiglia che, nel minor tempo possibile, deve prelevare la propria figlia o il proprio figlio da scuola per il rientro al proprio domicilio. L’alunna o l’alunna viene immediatamente accompagnata/o all’interno di un ambiente appositamente individuato per l’emergenza, denominato “aula Covid” per l’isolamento dagli altri compagni di scuola e dal personale della scuola. L’alunna/o permane in questo spazio per tutta la durata del tempo di attesa di un genitore o di un adulto maggiorenne delegato dai genitori sotto la costante sorveglianza del personale della scuola, che mantiene una distanza minima di 2 metri.

La Scuola avverte le autorità sanitarie competenti o i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l’iter procedurale previsto.

La presenza di un caso confermato determinerà anche l’attivazione da parte della Scuola di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.

Art. 17 – Gestione degli alunni sintomatici all’interno dell’Istituto

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico:

  1. L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19.
  2. Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.
  3. L’alunna/o viene ospitato in una stanza dedicata o in un’area di isolamento sotto la sorveglianza di un adulto che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno due metri e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.
  4. Si procede all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.
  5. All’alunna/o verrà fatta indossare una mascherina chirurgica, salvo deroghe previste dalle disposizioni vigenti.
  6. Chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione, dovranno essere dotati di mascherina chirurgica.
  7. In assenza di mascherina, verrà fatta rispettare l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere conferiti dallo stesso alunno negli appositi contenitori.
  8. Dopo che l’alunno sintomatico è tornato a casa, verranno pulite e disinfettate tutte le superfici della stanza o area di isolamento.
  9. I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.
  10. Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
  11. Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.
  12. Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

Passi successivi:

  1. Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe, nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni (si rinvia al Link sopra riportato)  dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.
  2. Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV- 2, a giudizio del pediatra o medico curante, deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica.
  3. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che l’alunna/o può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.
Art. 18- Gestione degli alunni sintomatici presso il loro domicilio

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio:

  1. L’alunno deve restare a casa.
  2. I genitori devono informare il PLS/MMG.
  3. I genitori dell’alunna/o devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.
  4. Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
  5. Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.
  6. Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
Art. 19 – Gestione di un operatore scolastico sintomatico in ambito scolastico

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico:

  1. Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; che si allontani dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico.
  2. Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
  3. Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.
  4. Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
  5. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l’operatore può rientrare scuola.
Art. 20- Gestione di un operatore scolastico sintomatico presso il suo domicilio

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio:

  1. L’operatore deve restare a casa.
  2. L’operatore deve informare il MMG.
  3. L’operatore deve comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.
  4. Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
  5. Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico.
  6. Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
  7. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l’operatore può rientrare scuola.

Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all’interno dell’Istituto scolastico

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3 del D.L. n. 23 del 2021 “In presenza di soggetti risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell’ambito scolastico e dei servizi educativi dell’infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.” Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021:

 “In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”. Inoltre, con riferimento al periodo di quarantena (si rinvia al LinK sopra riportato) e di isolamento si rimanda anche a quanto previsto dalle disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 36254 dell’11 agosto 2021 avente ad oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta”.

Art. 21- Gestione dei lavoratori, delle alunne e degli alunni fragili
  1. Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. L’individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal medico competente su richiesta dello stesso lavoratore. Le indicazioni per la gestione dei lavoratori fragili saranno definite dal medico competente nel rispetto dei protocolli istituiti a livello nazionale.
  2. Per alunne e alunni fragili si intendono le alunne e gli alunni esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

Allegati

Ulteriori informazioni

Riferimenti normativi
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; VISTA la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508; VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 469 del 27 marzo 2020 con la quale è stato approvato il calendario scolastico per le istituzioni scolastiche statali e paritarie dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e di secondo grado del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2020/2021; VISTA la delibera della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 790 del 21 maggio 2021 del che fissa l’inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2021/2022 al 16 settembre 2021; VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 57  del 29 giugno 2021 di approvazione del Calendario scolastico 2021-2022; VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020; TENUTO CONTO del Parere tecnico del Comitato Tecnico Scientifico del MI “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” del 12 luglio 2021; VISTA la nota n. 1107 del 22 luglio 2021 “Avvio dell’anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle Indicazioni del Comitato tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34)”; VISTO il Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”; CONSIDERATO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche”, INAIL 2020; CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;